Art. 14.
(Albo degli imbottigliatori).

      1. I vini a DOCG, a DOC e a IGT possono essere imbottigliati soltanto dalle ditte iscritte a un apposito albo degli imbottigliatori.
      2. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini a DOCG, a DOC e a IGT, nonché i requisiti per l'iscrizione delle relative ditte, sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.